Consiglio di Amministrazione:
Presidente:
GHEZZI MASSIMO
Vice-Presidente:
SALTI PIERLUIGI
Consiglieri:
BOCCABELLA LUCA
GUARRESCHI FEDERICA
NEGRI ROBERTO
ONEDA ANDREA
PENNA PIETRO
Collegio Sindacale:
Presidente:
Dott. Luigi Mantovani
Sindaci Effettivi:
Dott. Giovanni Costa
Dott.ssa Lorella Bresciani
Codice di Autodisciplina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
della Società “CENTRO SPORTIVO STRADIVARI Società Cooperativa” di Cremona
(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25/07/2017 )
A. Finalità
1. Il Consiglio di Amministrazione della Società “CENTRO SPORTIVO STRADIVARI Società Cooperativa” di Cremona (di seguito “Soc.Coop.STRADIVARI”), adotta il presente Codice di autodisciplina che rappresenta un sistema di regole da osservare da parte di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, al fine di definire i principi ai quali si debbono ispirare nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale, sia con riferimento ai rapporti con gli organi interni alla Società, sia ai rapporti con soggetti esterni.
2. L’accettazione della carica da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e lo svolgimento delle attività derivanti dall’assunzione dell’incarico comportano l’automatica applicazione delle norme oggetto del presente codice in capo ai medesimi componenti. Il Codice sarà consegnato ai componenti del Consiglio al momento del loro insediamento che dovranno sottoscriverne una copia per accettazione; in fase di prima applicazione del presente Codice (ovvero in caso di approvazione di eventuali modifiche) il Codice dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli amministratori in carica entro 8 giorni dalla data di approvazione del Codice stesso o delle eventuali modifiche).
3. Le disposizioni del presente codice, integrano quelle dello Statuto sociale della Soc.Coop.STRADIVARI e le disposizioni normative, soprattutto quelle riguardanti le Società Cooperative, contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali. In caso di eventuale contrasto tra le clausole contenute nel presente Codice di autodisciplina e le predette disposizioni statutarie e/o normative attualmente vigenti o quelle che verranno emanate in futuro, verrà determinata la prevalenza in ragione della gerarchia delle fonti.
B. Compiti del Consiglio di Amministrazione
1. Al Consiglio spettano tutte le decisioni in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione della Società e del Centro Sportivo, cioè la gestione delle attività sportive e ricreative e la gestione (cioè le modalità di utilizzo) di tutte le strutture e degli impianti sportivi, nonché l’eventuale realizzazione di nuove strutture (in tal caso è opportuna, anche se non obbligatoria, una consultazione con i soci, nelle forme ritenute possibili e necessarie, in base all’importanza delle eventuali nuove realizzazioni).
2. Il Consiglio decide collegialmente, salvo eventuali deleghe specifiche conferite dal Consiglio a singoli amministratori, che, in tal caso, avranno l’obbligo di riferire nel più breve tempo possibile agli altri componenti del Consiglio o almeno al Presidente.
3. Lo statuto attribuisce al Presidente unicamente il ruolo della legale rappresentanza della società, fatta salva l’ipotesi di eventuali specifiche deleghe a lui conferite dal Consiglio. Al vicepresidente è attribuito il ruolo di sostituire il presidente unicamente in caso di assenza o impedimento del presidente.
4. Gli amministratori rispondono collegialmente nei confronti della Società per tutte le decisioni assunte, tranne nel caso in cui abbiano fatto verbalizzare il loro dissenso ovvero in caso di non partecipazione alla riunione in cui è stata assunta la decisione.
5. Si riporta qui di seguito il testo integrale dell’Articolo 18 dello Statuto ( “Compiti del Consiglio di Amministrazione”). “Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Pertanto, tra l’altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere il bilancio dell’esercizio a norma dell’articolo 2423 e seguenti del Codice Civile;
c) redigere ogni anno, e presentare per l’approvazione all’assemblea ordinaria dei soci, entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio d’esercizio, il preventivo economico di gestione per l’anno in corso;
d) compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
f) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
g) dare l’adesione della società ad associazioni, consorzi o altre società;
h) deliberare circa l’ammissione, il recesso o l’esclusione dei soci;
i) deliberare in merito alla costituzione e funzionamento di eventuali Comitati tecnici o di settore finalizzati a promuovere specifiche attività o discipline sportive tra i soci;
j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o dello Statuto, sono riservati all’Assemblea. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni – ad eccezione delle decisioni in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di quelle che incidono sui rapporti mutualistici con i soci – ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della eventuale delega. Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società.”
C. Principi di comportamento
Nello svolgimento del loro ruolo i singoli amministratori svolgono la loro attività quali componenti del Consiglio di amministrazione con l’obiettivo di dare concreta attuazione ai seguenti principi ispiratori del presente Codice di autodisciplina:
– rispetto della legalità;
– riservatezza e impegno al rispetto di tale obbligo con particolare riferimento ai documenti, ai fatti, ed alle informazioni acquisite nello svolgimento del proprio incarico e di cui hanno conoscenza per ragioni inerenti il mandato ricevuto;
– correttezza, trasparenza, onorabilità, salvaguardia delle finalità statutarie e degli interessi collettivi della società e dell’intera base sociale, da considerarsi sempre prevalenti rispetto agli interessi di singoli soci o di categorie o gruppi di soci;
– imparzialità, buona amministrazione, efficacia, efficienza;
– responsabilità, partecipazione, deliberare in autonomia (cioè senza condizionamenti esterni) e con cognizione di causa;
– raggiungimento dell’obiettivo di far rispettare le decisioni collegiali assunte dal Consiglio.
D. Comportamento degli amministratori
1. Gli amministratori devono considerarsi, all’interno del Consiglio e nei rapporti con la base sociale, rappresentanti di tutti i soci della società, e non soltanto di coloro che li hanno eletti.
2. Ciascun amministratore è tenuto alla riservatezza; pertanto le decisioni prese (e le informazioni acquisite nello svolgimento del proprio incarico) non devono essere divulgate all’esterno dal Consiglio, salvo quelle per le quali il Consiglio decida di dare, in forma riassuntiva, una ufficiale comunicazione scritta esposta in bacheca o inviata ai soci a mezzo lettera ovvero resa nota ai soci mediante il sito istituzionale.
3. Non si devono fare (all’esterno del Consiglio) commenti sulle decisioni prese dal Consiglio, nemmeno da parte di chi, legittimamente, non le avesse condivise.
4. Non si devono esprimere (all’esterno del Consiglio) critiche sull’operato di altri consiglieri, nemmeno in caso di posizioni diverse assunte in Consiglio rispetto a ciò che è stato effettivamente deliberato su una specifica questione.
5. Le copie (o le bozze) dei verbali delle riunioni del Consiglio, così come qualsiasi altro documento esaminato nel corso delle riunioni, sono documenti riservati (per gli Amministratori e per i Sindaci) e non possono essere portati a conoscenza dei soci, salvo specifica approvazione del presidente.
6. Nell’esercizio del proprio ruolo istituzionale gli amministratori si impegnano inoltre a:
a) astenersi dal prendere parte alle discussioni e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado;
b) astenersi da comportamenti ed attività in conflitto con le decisioni assunte dal Consiglio;
c) svolgere con accuratezza e senso di responsabilità le funzioni a loro affidate nell’ambito di specifiche deleghe attribuite dal Consiglio impegnandosi a riferire periodicamente al Consiglio i risultati delle attività svolte nell’esercizio delle suddette deleghe, nonché a segnalare tempestivamente al Consiglio eventuali difficoltà nello svolgimento delle suddette funzioni e a suggerire eventuali correttivi;
d) non fare un uso distorto del proprio diritto d’opinione, astenendosi quindi dall’esprimere, nei rapporti con i soci e con i terzi, giudizi volti a danneggiare gli interessi della Soc. Coop. STRADIVARI o la reputazione della stessa e di coloro che, organi o dipendenti o collaboratori,
agiscono in nome e per conto della stessa;
e) garantire partecipazione, consapevolezza del proprio ruolo e condivisione della missione aziendale, rispettare e promuovere il prestigio della Soc. Coop. STRADIVARI e contribuire in modo positivo ed efficace al raggiungimento delle finalità statutarie e dell’obiettivo del soddisfacimento degli interessi collettivi della Soc. Coop. STRADIVARI e dell’intera base sociale;
f) agire unicamente nell’ambito delle eventuali specifiche deleghe conferite dal Consiglio, sulla base dei limiti collegiali di funzionamento dell’organo amministrativo, astenendosi quindi dall’assumere iniziative isolate fuori dalle specifiche disposizioni dettate da detto organo;
g) agire con onestà, lealtà, correttezza, affidabilità, buona fede e rispetto delle persone e delle istituzioni, nell’interesse della Soc. Coop. STRADIVARI, anche nelle relazioni con i suoi interlocutori pubblici e privati;
h) assicurare un uso corretto delle informazioni in proprio possesso, anche successivamente alla cessazione del mandato, con particolare riferimento al dovere di riservatezza.
E. Divieti ed obblighi
1. Gli amministratori nei confronti dei soggetti terzi (ad esempio fornitori di beni e/o di servizi, collaboratori, ecc.) non possono:
a) elargire favori e beni materiali, sotto forma sia di prestazioni monetarie sia di servizi, con il fine di riservare e/o ottenere trattamenti privilegiati;
b) accettare favori e/o essere beneficiati di omaggi o liberalità da parte di soggetti che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti con Soc. Coop. STRADIVARI, salvo quelli che possono essere ricompresi nell’ambito delle usanze e nei limiti delle normali relazioni di cortesia, purché di modico valore ed in modo sporadico, tale da escludere che ciò costituisca, nel tempo, elemento condizionante la libertà di decisione e di azione che deve ispirare l’attività dell’amministratore;
c) approfittare del proprio ruolo istituzionale per conseguire indebiti vantaggi a titolo personale;
d) accogliere raccomandazioni e pressioni che interferiscano con il corretto e legittimo funzionamento della Soc. Coop. STRADIVARI;
e) divulgare informazioni relative all’attività interna del Consiglio ed ai temi oggetto di discussione;
f) assumere impegni per conto della Soc. Coop. STRADIVARI che non siano stati fatti oggetto di preventiva delibera e delega da parte del Consiglio, salvo le deroghe, le funzioni e le attività disciplinate in modo specifico dallo Statuto e da altri atti e regolamenti interni tempo per tempo vigenti.
2. In ragione dei divieti di cui al precedente punto 1 gli amministratori hanno l’obbligo di:
a) restituire eventuali regali che eccedano con il loro valore le aspettative di un normale rapporto di cortesia e gratitudine e/o siano, seppure di modico valore, ripetuti e ricorrenti;
b) denunciare alle autorità competenti eventuali casi o tentativi di corruzione, al fine di stroncare sul nascere comportamenti illeciti e difformi dallo spirito del presente Codice di autodisciplina;
c) comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la propria o l’altrui capacità di assumere decisioni nel migliore interesse della Soc. Coop. STRADIVARI;
d) segnalare al Consiglio di Amministrazione tutti i casi di violazione alle norme statutarie, regolamentari interne e del presente codice di autodisciplina.
F. Le violazioni del Codice di autodisciplina.
1. Il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso svolge la funzione di controllo sulla effettiva applicazione del Codice di autodisciplina; considera perseguibili e punibili tutti quei comportamenti che contravvengano a quanto in esso stabilito e quanto previsto dallo Statuto
sociale, e commisura le sanzioni alla portata della violazione rispetto alle norme del suddetto Codice e dello Statuto sociale e alla ripercussione che questa può avere sulla reputazione della Soc. Coop. STRADIVARI.
2. Oltre all’obbligo di segnalazione previsto nel precedente punto E.2 d), qualora uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione reputino sussistere la violazione delle suddette norme, possono inviare al Presidente una richiesta scritta affinché venga convocata una riunione straordinaria del Consiglio, quale organo di autocontrollo, da effettuarsi entro il termine di 10 giorni dalla richiesta stessa; in questa sede il Consiglio assume le decisioni in merito agli accertamenti da effettuare ed alla necessità o meno di sentire l’interessato se non presente al
Consiglio.
3. Entro 10 giorni dalla riunione, il Consiglio delibera a maggioranza, con atto motivato, sulla fondatezza o meno dei rilievi ed adotta le decisioni conseguenti ivi comprese, se del caso, quelle di cui al successivo punto G (Sanzioni).
G. Sanzioni
Fatta salva ogni più grave conseguenza derivante dalla condotta in violazione del presente Codice di autodisciplina, che comporti eventualmente la necessità della tutela degli interessi della Soc. Coop. STRADIVARI davanti alle autorità giudiziarie competenti, le sanzioni da irrogare nei confronti degli amministratori responsabili di tale condotta potranno essere le seguenti:
1. avvertimento scritto, consistente nel richiamo alla persona in merito alla violazione commessa e nell’esortazione a non ricadervi;
2. censura scritta, in caso di seconda violazione;
3. informativa all’Organo statutario nominante di riferimento (Assemblea dei soci o Consiglio di Amministrazione) affinché valuti un pronunciamento di decadenza dalla carica di consigliere o di legale rappresentante e conseguente sostituzione, qualora si verifichi un’ulteriore violazione dopo la censura scritta nell’arco della durata dell’incarico.
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H. Pubblicazione ed entrata in vigore
Al presente Codice di autodisciplina viene data divulgazione attraverso il sito internet istituzionale ed altri eventuali mezzi di comunicazione destinati ai soci della Soc. Coop. STRADIVARI e la sua validità e decorrenza è stabilita dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di adozione del Codice stesso.