(Approvato dall’Assemblea dei soci del 07/05/2000,
modificato e integrato con le deliberazioni assunte dalle Assemblee ordinarie dei soci
dell’1/12/2001, del 10/05/2003, 03/04/2004, 09/05/2009, 12/06/2009, 08/05/2010,
12/05/2012, 30/05/2014, 23/05/2015, 28/05/2016, 21/10/201, 26/05/2018, 11/07/2020, 21/05/2022, 11/05/2024
SOMMARIO
CAPITOLO 1° ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO
CAPITOLO 2° NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
CAPITOLO 3° PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CAPITOLO 4° UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE SOCIALI E DEI SERVIZI
CAPITOLO 5° PAGAMENTO SPESE ANNUALI DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO
CAPITOLO 6° RECESSO DALLA SOCIETA’
CAPITOLO 7° CASI PARTICOLARI RIGUARDANTI AMMISSIONI, RICHIESTE DI RECESSO O DI SUBENTRO DA PARTE DI SOCI NONCHE’ L’EVENTUALE MODIFICA
DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA
CAPITOLO 8° COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CAPITOLO 9° VARIE
CAPITOLO 1°
ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO
A) ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DA PARTE DEI SOCI
Art.1 – L’accesso al Centro Sportivo e l’uso delle strutture sono riservati ai Soci in regola con il versamento delle quote annuali. Il socio, a qualunque titolo, inadempiente non può utilizzare alcuna struttura e richiedere ogni genere di permessi
Per accedere i Soci devono essere in possesso della tessera. La stessa deve essere esibita a richiesta del personale di controllo autorizzato.
Art.2 – Le tessere sociali hanno un codice magnetico e sono numerate, nominative e non cedibili. Le tessere dovranno essere restituite al decadere della qualifica di Socio o in caso di richiesta degli organi amministrativi della Cooperativa.
In caso di smarrimento o di furto il possessore dovrà darne tempestiva notizia agli organi della Cooperativa e potrà richiedere un duplicato previo pagamento di un rimborso spese.
Ai Soci con prole saranno consegnate tessere nominative numerate per i figli minori di anni 12 e su richiesta dei genitori tessere magnetiche, nominative e numerate per i minori che abbiano compiuto i 12 anni.
I figli minori dei Soci divorziati o separati possono accedere al Centro Sportivo alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per gli altri minori, anche se non presenti nel certificato dello stato di famiglia, purché il genitore avente la qualifica di Socio presenti un documento attestante il proprio rapporto di parentela con il minore.
Art.3 – Gli orari di apertura e di chiusura del Centro Sportivo sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
B) ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DA PARTE DI OSPITI
Art.1 – Gli ospiti possono accedere per:
• Visita occasionale
• Permesso giornaliero
• Permesso sportivo
• Permesso accompagnatore
• Libero accesso per manifestazioni varie
Art.2 – La visita occasionale è consentita solo se l’ospite è accompagnato da un Socio che dovrà darne comunicazione alla Segreteria. Non è consentito agli ospiti in visita occasionale l’utilizzo degli impianti sportivi.
Art.3 – Ogni Socio ha diritto ad ottenere ogni anno cinque permessi giornalieri per ospiti. Il permesso consente l’accesso al Centro e l’utilizzo e di tutte le strutture tranne la palestra e le saune. Con un permesso può accedere un solo ospite.
Uno stesso ospite non potrà godere di più di cinque permessi complessivamente all’anno anche se ospitato da Soci diversi. L’ospite deve attenersi al regolamento del Centro.
Il Consiglio d’Amministrazione stabilisce il numero e la modalità di prenotazione dei permessi nei giorni feriali e festivi.
Il costo del permesso giornaliero di accesso con uso di tutte le strutture, ad esclusione della palestra e delle saune, è stabilito dal Consiglio d’Amministrazione e sarà differenziato tra bassa stagione e alta stagione. L’inizio e il termine dell’alta stagione coincidono con l’apertura e la chiusura della piscina da mt. 25. Il permesso è gratuito per i bambini fino a 5 anni e non incide sul numero dei permessi giornalieri.
Art.4 – E’ consentito l’accesso di ospiti alla struttura self-service, solo se accompagnati da un Socio che dovrà fare preventivamente richiesta in Segreteria, con le seguenti limitazioni:
• l’accesso è consentito solo negli orari del pranzo e della cena;
• non è consentito invitare ospiti a pranzo durante la stagione estiva nelle giornate di sabato, domenica e ferragosto
Art.5 – Il permesso va richiesto personalmente e preventivamente presso gli uffici del Centro Sportivo nel giorno antecedente, negli orari di apertura al pubblico, comunicando nome e cognome dell’ospite.
I minori non possono richiedere permessi se non previa presentazione della tessera di un genitore.
Il permesso è nominativo e non cedibile. I permessi possono essere recuperati se l’impossibilità ad usufruirne è comunicata entro le ore 10 del giorno stesso presso la Segreteria. In caso di chiusura degli uffici l’eventuale rinuncia potrà essere comunicata Alla Segreteria tramite invio di sms o comunicazione per posta elettronica (cs.stradivari@csstradivari.it). Il diritto ad usufruire dell’eventuale permesso non goduto decade alla data del 31 dicembre dell’anno.
E’ facoltà della Consiglio di Amministrazione sospendere anche senza giustificazioni, in tutto o in parte ed anche per più giorni, il rilascio di permessi.
Art.6 – Per particolari manifestazioni il Consiglio d’Amministrazione può autorizzare il libero accesso al pubblico, al quale rimane vietato l’utilizzo degli impianti sportivi.
Art.7 – Il permesso sportivo è consentito per utilizzare per un orario definito un solo impianto societario e sarà rilasciato preventivamente dalla segreteria. Può essere concesso allo stesso ospite in numero a discrezione del Cda ed il relativo costo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
C) PERMESSI STAGIONALI DI ACCESSO
Art.1 – I nonni Soci possono far accede i propri nipoti, figli di non Soci, aventi età non superiore ai 12 anni richiedendo un permesso di durata stagionale presso gli uffici del Centro Sportivo presentando contestualmente alla richiesta i certificati di nascita attestanti il grado di parentela. L’autorizzazione ha validità limitata all’anno di rilascio e deve essere esibita qualora richiesta dal personale di controllo autorizzato. Il permesso per i nipoti di età fino a 5 anni compiuti è gratuito, mentre per i nipoti dai 6 ai 12 anni compiuti il permesso è a pagamento con costo stabilito annualmente dal Consiglio Di Amministrazione
Art.2 – I figli minori di 12 anni dei Soci possono accedere al Centro anche se accompagnati da un maggiorenne non Socio previa autorizzazione da richiedersi presso gli uffici del Centro Sportivo. L’accompagnatore non può in nessun caso utilizzare gli impianti, ad eccezione dell’impianto natatorio per assistere i bambini più piccoli (concesso solo l’accesso alla piscina baby ed al bordo della piscina 25mt o olimpionica), è responsabile del minore e deve presentare l’autorizzazione stagionale di accesso qualora richiesta dal personale di controllo autorizzato. Non può essere considerato accompagnatore il parente di 1° grado
E’ consentita l’autorizzazione per una persona a bambino
E’ consentito l’uso di una sdraio o di una sedia
E’ consentito restare nel centro in costume
L’accompagnatore dovrà informarsi e seguire le regole inerenti gli impianti natatori.
D) ACCESSO AL CENTRO SPORTIVO DA PARTE DI SOGGETTI NON SOCI CHE FREQUENTANO CORSI NELLE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE
Art.1 – È consentito l’accesso al Centro Sportivo a non Soci che frequentano corsi in discipline sportive che il Consiglio d’Amministrazione ha deciso di rendere fruibili anche ad esterni.
Art.2 – I frequentatori non possono in ogni caso utilizzare impianti diversi da quelli previsti dal corso cui partecipano. In assenza dell’istruttore i corsi non si tengono.
Art.3 – La loro presenza nel Centro Sportivo deve essere limitata alla frequenza del corso e al tempo necessario per cambiare il proprio abbigliamento. È consentito loro utilizzare i servizi e gli spogliatoi indicati dal Consiglio di Amministrazione. È consentito usufruire del servizio ristorazione.
Art.4 – I soggetti non Soci, ancorché esonerati dalla conoscenza del Regolamento Sociale, devono comunque attenersi alle più elementari norme di comportamento.
E) ATLETI CHE GAREGGIANO NELLE SQUADRE DEL CENTRO SPORTIVO
Art.1 – Il Consiglio d’Amministrazione, su richiesta dei settori delle varie discipline sportive, può autorizzare Atleti non Soci a gareggiare nelle squadre agonistiche del Centro Sportivo.
Art.2 – Il numero degli Atleti non Soci è a discrezione del Consiglio di Amministrazione.
Art.3 – L’atleta esterno deve presentare presso gli uffici del Centro copia del proprio documento di identità. L’Atleta potrà accedere solo agli impianti direttamente connessi all’attività agonistica che pratica, nel limite di 1 ora prima e 1 ora dopo l’orario di allenamento possedendo ed esibendo a richiesta il tesserino comprovante l’attività agonistica praticata. È consentito l’utilizzo del bar e self-service.
Art.4 – L’Atleta esterno è tenuto all’osservanza del Regolamento Sociale ed è passibile di provvedimenti disciplinari che possono essere disposti dal Consiglio d’Amministrazione. In aggiunta ai provvedimenti disciplinari già elencati nel presente regolamento l’Atleta che contravvenga alle disposizioni regolamentari potrà anche essere allontanato dalla squadra agonistica e quindi automaticamente anche dal Centro Sportivo. Per gli Atleti minorenni sono responsabili i genitori, questi ultimi non possono usufruire delle strutture ad eccezione del bar e del self-service.
Art.5 – L’Atleta esterno minore di età compresa tra 12 e 18 anni a partire dall’anno solare in cui si verifica il compimento del 12° anno di età, può chiedere la possibilità di utilizzare le strutture del Centro pariteticamente ai figli minori di soci, dietro pagamento di un corrispettivo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Tale richiesta va rinnovata ogni anno. Restano responsabili del comportamento dei propri figli i genitori che dovranno firmare autorizzazione predisposta dalla segreteria.
F) PERMESSI SPECIALI PER DISABILI GRAVI
Art.1 – Ai non soci (anche minorenni) che si trovano in una situazione di grave disabilità permanente totale, certificata da un medico o da una struttura sanitaria, può essere concesso un permesso speciale annuale, per l’accesso al Centro Sportivo e per l’utilizzo di tutte le strutture normalmente funzionanti, alle seguenti condizioni:
• La richiesta del permesso deve essere fatta da un Socio Ordinario od Aggregato in regola con i pagamenti dovuti alla Cooperativa in base allo Statuto e al regolamento sociale.
• L’utilizzo del suddetto Permesso speciale è riservato esclusivamente alla persona che risulta titolare del Permesso stesso. Coloro per i quali può essere richiesto il suddetto Permesso speciale possono essere, oltre al coniuge, i parenti di 1° o di 2° grado di un socio, e più precisamente devono trovarsi, rispetto al Socio richiedente, nella seguente situazione di parentela: coniuge, figli, genitori, nonni, nipoti (figli di figli), fratello o sorella.
• Per l’accesso al Centro Sportivo il soggetto titolare del Permesso speciale deve essere accompagnato da un Socio che sia componente del nucleo familiare ovvero da altro socio che si trovi, nei confronti del titolare del Permesso speciale, nel medesimo grado di parentela di cui al precedente capoverso.
• Il Permesso speciale viene rilasciato previo pagamento di un corrispettivo annuale di euro 100 (compresa IVA) valido per l’intero periodo annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre e non è frazionabile in caso di utilizzo per un minor periodo di tempo rispetto all’intero anno di validità.
• Per i minori di età inferiore ai 12 anni il suddetto Permesso speciale è gratuito fino al termine del periodo annuale in cui avviene il compimento del 12° anno. Per i minori di età superiore a 12 anni, e fino all’anno di raggiungimento della maggiore età, potrà essere rilasciato il suddetto Permesso speciale con il pagamento di un corrispettivo annuale di euro 50 (compresa IVA).
CAPITOLO 2°
NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
Art.1 – Il comportamento del Socio deve essere improntato alla creazione di un ambiente sereno, decoroso e pulito facendo particolare attenzione ai rifiuti che dovranno essere collocati negli appositi contenitori, sia che ci si trovi all’interno del perimetro del Centro sia che ci si trovi sui campi da gioco. I genitori rispondono del corretto comportamento dei figli minori.
Art.2 – Ogni Socio è tenuto a rispettare il Regolamento ed a segnalare al personale addetto l’infrazione di altri Soci intervenendo direttamente solo qualora la gravità dell’infrazione lo richieda.
Art.3 – Non è consentito entrare nell’area del Centro Sportivo con animali.
Art.4 – Il Consiglio d’Amministrazione può a sua discrezione vietare l’accesso a tutte o parte delle strutture. L’uso di impianti, servizi ed accessori può essere soggetto a regolamenti specifici. È facoltà del Consiglio d’Amministrazione emanare particolari disposizioni riguardanti le modalità d’utilizzo delle strutture del Centro.
Art.5 – E’ consentito l’utilizzo di bicchieri e recipienti in vetro nella zona piazzetta bar dalle ore 11 fino a chiusura impianti. Il fruitore del servizio dovrà farsi parte diligente nel riportare all’interno del locale quanto asportato.
Art.6 – Nelle docce e nei servizi è vietato portare recipienti in vetro. L’acqua non deve essere sprecata. E’ vietato intervenire sulla regolazione degli impianti.
Art.7 – Non è consentito ascoltare radio ed altri apparecchi musicali senza l’utilizzo di auricolari.
Art.8 – Nei locali Bar-Ristorante, Sala Polivalente e Segreteria è vietato l’accesso a torso nudo, in costume e con pantaloncini bagnati. Nella piazzetta, sotto il portico e nei succitati locali è fatto divieto di camminare scalzi.
Art.9 – Parcheggio: automezzi, motocicli e biciclette dovranno essere ordinatamente parcheggiati solo negli spazi predisposti, accedendovi a passo d’uomo. Il parcheggio autovetture è riservato ai soli Soci o ad autovetture di ditte che operano presso il Centro nonché i dipendenti. Chiunque parcheggi in maniera impropria sarà sottoposto a sanzione pecuniaria. E’ severamente vietato parcheggiare le moto nel parcheggio autovetture. In caso di inadempienza verrà applicata una sanzione pecuniaria.
La Cooperativa declina ogni responsabilità per furti e danni.
CAPITOLO 3°
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art.1 – Il Consiglio d’Amministrazione esercita la potestà disciplinare e sanzionatoria.
Art.2 – Il Socio che in qualsiasi modo contravvenga alle disposizioni regolamentari, compromettendo il buon andamento ed il decoro della Società, producendo grave nocumento all’immagine della stessa, è soggetto, in relazione alla gravità dei fatti, ai seguenti provvedimenti:
• Ammonizione verbale
• Ammonizione scritta
• Sanzione pecuniaria
• Sospensione
• Esclusione dalla società
I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e possono essere assunti (con la sola eccezione dell’esclusione) anche nei confronti dei figli minorenni dei Soci, fermo restando che in caso di applicazione di un’eventuale sanzione pecuniaria è tenuto al pagamento colui che esercita la patria potestà nei confronti del minore.
I provvedimenti disciplinari possono essere applicati contemporaneamente e anche contestualmente all’accertamento dell’infrazione.
Art.3 – La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento alla Società di una somma da 50 Euro a 150 Euro, fatto salvo che non si sia determinato un danno, nel qual caso verrà richiesto al socio anche il risarcimento dell’intero importo delle spese sostenute per la riparazione del danno stesso.
La cifra deve essere versata entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il Socio (o il minore) non è ammesso a frequentare il Centro finché non abbia soddisfatto a tale obbligo.
Il mancato versamento può produrre ulteriori provvedimenti disciplinari.
Art.4 – La sospensione consiste nella preclusione all’accesso alla Società per un periodo da tre giorni ad un anno, fermo restando tutti gli altri diritti.
La sospensione non comporta l’esonero dal pagamento della quota di gestione annuale.
Art.5 – L’esclusione dalla qualità di Socio consiste in un allontanamento definitivo dalla Società, fatto salvo il diritto al rimborso della quota sociale secondo le norme statutarie.
Art.6 – I provvedimenti disciplinari ed i nomi dei Soci sanzionati non saranno esposti all’Albo Sociale, salvo casi particolari a discrezione del Consiglio d’Amministrazione.
Art.7 – I provvedimenti disciplinari consistenti nell’ammonizione scritta, nella sanzione pecuniaria e nella sospensione dell’attività sociale fino a 5 giorni possono essere assunti, entro 15 giorni dalla conoscenza dei fatti, direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente e resi noti agli interessati con comunicazione sottoscritta anche dal Consigliere espressamente delegato dal Presidente all’assunzione di tali provvedimenti.
In tal caso il Presidente dovrà comunque darne comunicazione al Consiglio nella prima riunione utile. I provvedimenti disciplinari diversi da quelli previsti nel precedente comma sono deliberati dal Consiglio d’Amministrazione, e comunicati al socio o al minore con lettera raccomandata, dopo aver verificato:
– l’avvenuta contestazione scritta dell’infrazione al Regolamento con l’invio di una lettera raccomandata a firma del Presidente o del Vice-Presidente o di un Consigliere espressamente delegato;
– le eventuali giustificazioni scritte che la parte interessata dovrà presentare nei successivi 10 giorni.
Art.8 – Il Socio che causa danni ad impianti, attrezzature e materiale sociale in genere o ne provoca lo smarrimento è tenuto al risarcimento secondo la misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Dei danni causati agli impianti, attrezzature e materiali provocati da ospiti risponde il Socio accompagnatore.
Il risarcimento dovrà essere versato entro il temine stabilito dal Consiglio d’Amministrazione. Non provvedendovi entro tale termine il Consiglio può deliberare la sospensione del Socio fino all’adempimento di tale obbligo.
Art.9 – Chiunque frequenti abusivamente il Centro sarà immediatamente invitato ad uscire e qualora invitato da un Socio che non ha provveduto a richiedere regolare permesso, nei confronti dello stesso il Consiglio d’Amministrazione potrà adottare provvedimenti disciplinari. Il frequentatore abusivo che usufruisce dei servizi sociali potrà essere perseguito a norma di legge.
CAPITOLO 4°
UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE SOCIALI E DEI SERVIZI
A) PISCINE ED IDROMASSAGGIO
Art.1 – L’utilizzo delle piscine è permesso unicamente nelle fasce orarie stabilite dal Consiglio di amministrazione ed in cui è garantita l’assistenza ai bagnanti.
Art.2 – L’uso delle piscine è consentito ai bambini di età inferiore ai 10 anni solo se accompagnati da un genitore o da persona delegata. Alla società non compete alcun obbligo di controllo sui minori. I bambini aventi età inferiore a tre anni non possono accedere alla piscina olimpionica. Il genitore resta comunque l’unico responsabile del comportamento ed il corretto utilizzo degli impianti da parte del minore.
Art.3 – L’accesso alle piscine è vietato a coloro che sono affetti da malattie contagiose della pelle o comunque trasmissibili, o da lesioni o ferite aperte.
Art.4 – Per l’uso delle piscine è obbligatorio:
• Indossare il costume da bagno;
• Indossare la calotta per i capelli sia in vasca che sul bordo/spiaggiato
• Passare preventivamente attraverso le doccette per il tempo sufficiente a bagnarsi completamente;
• Non indossare alcun tipo di calzatura;
• È fatto obbligo ai bambini aventi età inferiore a tre anni l’uso del costume contenitivo.
Art.5 – È vietato portare nelle piscine qualsiasi tipo di giocattolo (barchette, piccoli motoscafi, palle, ecc…), gettarvi qualsiasi oggetto, sporcare l’acqua, tuffarsi senza controllare se lo specchio d’acqua è libero. È consentito l’utilizzo dei braccioli.
Art.6 – L’utilizzo di attrezzature per allenamento è consentito solo nelle corsie riservate per gli atleti.
Art.7 – Gli ombrelloni non devono essere spostati ed a fine giornata devono essere chiusi. I lettini devono essere riposti nelle apposite rastrelliere di deposito a fine utilizzo.
Art.8 – I minori di anni 12 non possono utilizzare i lettini fino al 31 dicembre dell’anno precedente il compimento del 12° anno
Art.9 – È vietato prenotare lettini per altre persone o lasciarli occupati se si esce dal centro.
Art.10 – Il Consiglio di Amministrazione potrà riservare l’uso delle piscine per gare, corsi di nuoto o altre manifestazioni.
Art.11 – Nella zona delle piscine è assolutamente vietato l’uso di qualsiasi oggetto di vetro. Non è consentito accedere al piano vasca indossando occhiali da vista o da sole se non con relativa cordicella.
Art.12 – In piscina e sul piano vasca è vietato schiamazzare, spingere altre persone in acqua, fumare, rincorrersi.
Art.13 – I Soci e gli atleti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni dell’assistente bagnanti, che è autorizzato dal Consiglio d’Amministrazione a far rispettare le norme.
Art.14 – E’ obbligatorio entrare nella vasca idromassaggio dall’ingresso previsto, pertanto è vietato accedere dal gradino bordo vasca o sostare su di esso. Vietato sostare in piedi sul sedile della vasca ed utilizzare i getti d’acqua delle fontane in modo improprio e quindi gettare volontariamente acqua sul piano vasca. I minori di anni 12 non possono accedere all’idromassaggio.
B) PALESTRA
Art.1 – L’accesso alla palestra è consentito solo negli orari stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione.
Art.2 – L’utilizzo della palestra è consentito ai soli Soci o persone che svolgono attività come istruttore nei soli giorni di svolgimento delle lezioni esclusi i giorni festivi e prefestivi, ad eccezione dei partecipanti a corsi organizzati dal Centro Sportivo I minori di anni 14 possono accedere alla palestra solo se accompagnati da un adulto o da un Socio che se ne assume la responsabilità.
Art.3 – È consentito accedere all’area corpo libero ed attrezzi solo con scarpe da ginnastica pulite.
Art.4 – È obbligatorio l’uso di un telo da stendere sugli attrezzi prima del loro utilizzo. Gli attrezzi devono restare sempre puliti. È fatto obbligo al termine dell’utilizzo degli attrezzi asciugarli con l’apposita carta messa alla bisogna.
Art.5 – I bilancieri devono essere scaricati ed i dischi riposti negli appositi raccoglitori. I manubri devono essere riposti sull’apposita rastrelliera.
Art.6 – Attrezzi e macchine devono essere utilizzate correttamente ed in modo tale da non creare situazioni di pericolo per altri Soci.
Art.7 – Guasti e malfunzionamenti devono essere tempestivamente segnalati alla Segreteria.
Art.8 – Il Consiglio d’Amministrazione può riservare l’uso della palestra, o parte di essa, per corsi di varia natura.
C) CAMPI DI CALCIO
Art.1 – Il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione hanno facoltà in qualsiasi momento di sospendere l’uso dei campi per impraticabilità o manutenzione.
Art.2 – L’orario di inizio dei turni di gioco sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dell’ordine cronologico delle richieste pervenute.
Art.3 – Qualora un gruppo di Soci volesse giocare con squadre precostituite la relativa prenotazione del campo potrà essere richiesta il giorno precedente, in Segreteria, negli orari d’ufficio.
Art.4 – Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 7 ad un massimo di 11 giocatori. È facoltà del Consiglio di Amministrazione autorizzare su richiesta l’utilizzo del campo grande con porte più piccole di quelle regolamentari posizionate verso il centro del campo.
Art.5 – Non è consentito giocare a una porta.
Art.6 – Sui campi di calcio si consiglia l’utilizzo di scarpe bullonate.
Art.7 – Non è consentito fare jogging all’interno del perimetro di gioco del campo grande.
Art.8 – Non è consentito il gioco del calcio in aree diverse da quelle preposte.
D) CAMPI DA TENNIS e PADEL
Art.1 – L’accesso ai campi da tennis è consentito con abbigliamento idoneo e calzature da tennis che non danneggiano o sporcano la superficie di gioco. Non è consentito giocare indossando il costume da bagno e/o a torso nudo. Sono autorizzati ad entrare nel campo solo i giocatori e l’eventuale arbitro che dovrà accomodarsi sull’apposito seggiolone. Nella condotta del gioco i giocatori dovranno attenersi alle più elementari norme del gioco del tennis e del padel.
Art.2 I campi all’aperto sono identificati dai seguenti numeri e sigla 1,2,3,4,5,6, padel2; i campi al coperto sono identificati dalla sigla e dal numero padel1 e 7 (palazzetto)
Art.3 – Il periodo di gioco è di 60 minuti ed inizia all’inizio di ogni ora per il gioco del Tennis e 90 minuti per il gioco del Padel
Art.4 – La prenotazione dei campi (tennis e padel) viene effettuata totalmente online, previa registrazione, accedendo al portale telematico di prenotazione campi dal sito della Cooperativa.
Art.5 – Le prenotazioni dei campi all’aperto risultano così classificate:
• Prenotazioni settimanali
• Prenotazioni giornaliere
• Prenotazioni sostitutive
Art.6 – Prenotazioni settimanali
La prenotazione dei campi (tennis e padel) viene effettuata totalmente online, previa registrazione, accedendo al portale telematico di prenotazione campi dal sito della Cooperativa. Ogni socio ha diritto al massimo a 3 prenotazioni settimanali per tipologia di sport (tennis e padel e campo polivalente di tennis/pickleball) per i campi all’aperto tutto l’anno e per i campi coperti dal 1° aprile al 31 ottobre. Per i campi coperti dal 1° novembre al 31 marzo ogni socio ha diritto ad una sola prenotazione settimanale. Rimane attiva, tutto l’anno, per tutti i campi, la possibilità di prenotazione giornaliera delle ore rimaste inutilizzate a partire dalle ore 8 di ciascun giorno. In ogni caso non è consentito prenotare allo stesso orario due strutture differenti con lo stesso nominativo.
Art.7 – Prenotazioni giornaliere (tennis)
Le prenotazioni giornaliere riguardano esclusivamente il campo n. 3
Il tabellone viene esposto la mattina di ogni giorno alle ore 8. Le prenotazioni giornaliere possono essere fatte dai Soci che:
• non hanno effettuato prenotazioni tennis settimanali nello stesso giorno;
• non hanno già prenotato 3 ore tennis nel tabellone delle prenotazioni settimanali.
Ogni socio può prenotare una sola ora tennis nel tabellone delle prenotazioni giornaliere.
Art.8 – Prenotazioni sostitutive
I Soci che, avendo prenotato un campo sul tabellone delle prenotazioni settimanali o giornaliere, non si presentano sullo stesso entro 10 minuti dall’inizio della propria ora, perdono il diritto alla prenotazione ed il campo potrà essere utilizzato, con priorità sugli altri, da quei Soci che:
• in quel giorno non hanno ancora giocato;
• non hanno effettuato alcuna prenotazione per quella giornata.
Art.9 – I Soci che non giocano durante il turno prenotato non possono prenotare altri campi nello stesso giorno.
Art.10 – I minori di anni 12, figli di Soci, possono accedere ai campi solo se accompagnati dal Socio che provvede alla prenotazione del campo.
Art.11 – Il Socio può invitare un ospite, sia con prenotazione giornaliera che con prenotazione settimanale. Il Socio prenotante dovrà preventivamente provvedere a richiedere il permesso di accesso in Segreteria al costo definito dal CDA.
Art.12 Il Consiglio d’Amministrazione può riservare l’uso di uno o più campi per gare, allenamenti o corsi.
Art.13 – Dopo le ore 18 i campi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni. Eventuali minori potranno giocare solo con maggiorenni.
Art.14 – Campi in terra. I Soci sono tenuti ad una stretta osservanza delle norme per il corretto mantenimento dei campi in terra. All’inizio dell’ora effettuare se necessario, un’adeguata ed uniforme bagnatura del fondo al fine di evitare la formazione di polvere durante il gioco. Alla fine dell’ora si devono obbligatoriamente tirare i campi di gioco con apposito attrezzo. In caso di mancata ottemperanza a tali disposizioni il socio incorrerà in una sanzione che sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione.
E) CAMPI DA BOCCE e BOCCIODROMO
Art.1 – Per accedere ai campi da bocce i bambini fino al 10° anno di età devono essere accompagnati e seguiti da un Socio adulto che se ne assuma la responsabilità. L’accesso è consigliato in orari in cui non giocano adulti sui campi vicini che possano mettere a rischio l’incolumità dei bambini.
Art.2 – I ragazzi di età compresa fra i 10 ed i 14 anni possono giocare sotto la responsabilità dei genitori, possibilmente in orari in cui non giocano adulti.
Art.3 – È obbligatorio per tutti i giocatori entrare nei campi con calzature idonee. È vietato giocare scalzi. Nel Bocciodromo è obbligatorio l’uso della maglietta.
Art.4 – Dopo le ore 18 i campi da gioco sono riservati esclusivamente ai maggiorenni. Eventuali minori potranno giocare solo con maggiorenni.
Art.5 – Durante le gare i campi non sono disponibili per i Soci.
Art.6 – Al termine della partita le bocce dovranno essere riposte negli appositi raccoglitori. È vietato abbandonarle sui campi.
Art.7 – È vietato camminare o sedersi sulle assi di legno e sulle basculanti.
Art.8 – È prevista la regola del “campo libero” per assicurare la massima fruibilità dei campi. In base ad essa i giocatori che trovano un campo occupato attendono la fine della partita in corso (ai 12 punti), al termine della quale gli occupanti devono lasciare il campo libero.
Art.9 – I giocatori all’inizio della partita devono “tirare” la superficie del campo.
Art.10 – In tutti i campi da bocce è severamente vietato fumare.
Art.11 – Le infrazioni al presente Regolamento faranno scattare unitamente ad un’ammenda stabilita dal Consiglio d’Amministrazione, la sospensione dell’uso della struttura. La recidiva sarà punita con la sospensione dalla Società.
F) CAMPETTO BASKET / CALCETTO
Art.1 – L’utilizzo del campo libero è riservato ad uso esclusivo del basket.
Art.2 – E’ possibile prenotare l’ora di gioco per calcetto solo con squadre di almeno 5 giocatori. La prenotazione è da effettuare sull’apposito tabellone settimanale posto sulla bacheca delle prenotazioni. E’ necessario informare preventivamente la segreteria nei giorni ed orari di apertura (anche a mezzo mail) fornendo i nominativi dei partecipanti prima dell’ora di gioco; Le chiavi per lo sgancio delle porte sono da ritirare presso la segreteria consegnando la tessera socio. La prenotazione può essere fatta solo da un socio maggiorenne. Le prenotazioni potrebbero essere affidate totalmente o in parte ad un sistema di prenotazione online.
Art.3 – Il Socio può invitare degli ospiti richiedendo preventivamente il permesso di accesso in Segreteria.
Art.4 – Sul campo è severamente vietato fumare e consumare alimenti.
Art.5 – Non è consentito trasportare sul campo sedie e quant’altro possa rovinare la superficie.
Art.6 – Il Consiglio d’Amministrazione e la Direzione hanno facoltà in qualsiasi momento di sospendere l’uso del campo per impraticabilità, manutenzione, gare e corsi.
Art.7 – Le infrazioni al presente regolamento faranno scattare, unitamente ad un’ammenda stabilita dal Consiglio d’Amministrazione di € 50,00, la sospensione dell’uso della struttura; la recidiva sarà punita con la sospensione dalla Società.
Art.7 – Al campo possono accedere i soli giocatori. Ingresso inibito ai non giocatori.
G) NORME PARTICOLARI PER L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE COPERTA
Art.1 – L’utilizzo della struttura polivalente coperta è consentito su prenotazione per le attività sportive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.. La suddivisione delle ore è a discrezione del Consiglio d’Amministrazione.
Art.2 – Ogni Socio può prenotare per la stessa attività un massimo di due ore settimanali.
Art.3 – Il tabellone riporterà i nomi dei Soci prenotati e gli orari. I giocatori presenti sul campo devono essere gli stessi prenotati sul tabellone. Le modalità di prenotazione del campo coperto, ad eccezione del numero di ore, rispecchiano l’iter di quelle dei campi esterni ( Capitolo 4° lettera D)
Art.4 – Sul campo è obbligatorio l’uso della maglietta e di scarpe idonee (suola senza ventose e che non lasci segni sul campo). Il cambio delle scarpe va effettuato direttamente nel palazzetto, al fine di non sporcare il tappeto di gioco.
Art.5 – Nel palazzetto è severamente vietato fumare e consumare alimenti.
Art.6 – Le infrazioni al presente regolamento faranno scattare, unitamente ad un’ammenda stabilita dal Consiglio d’Amministrazione di € 50,00, la sospensione dell’uso della struttura; la recidiva sarà punita con la sospensione dalla Società.
Art.7 – Nel periodo dal 01/06 al 30/09 la struttura polivalente coperta è usufruibile soltanto per il gioco del tennis.
Art.8 – Onde accedere al palazzetto sarà necessario aprire la porta con la propria tessera magnetica di accesso al centro. Il sistema ne registra l’accesso. Al momento dell’ accesso il socio dovrà accertarsi che non vi siano anomalie e/o rotture all’interno della struttura. In questo caso dovrà prontamente segnalare, se la segreteria è chiusa, tramite whatsapp al n. 347/2399385 oppure al n. 388/6598419 eventuali anomalie e/o danni riscontranti. Nel caso in cui queste anomalie fossero poi riscontrate ed il socio non si fosse adoperato nel segnalarle si riterrà responsabile lo stesso degli eventuali danni.
E’ compito del socio accertarsi che le porte di sicurezza siano chiuse e restino tali.
Art. 9 – Per la prenotazione del calcetto è necessario fornire alla segreteria i nominativi dei partecipanti
H) CONCESSIONE D’USO DI ARMADIETTI
Art.1 – Nei limiti della disponibilità ed a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, gli armadietti sono concessi in uso ai Soci che ne facciano richiesta, previa corresponsione di un contributo, assoggettato ad IVA, fissato dal Consiglio di Amministrazione.
Art.2 – Tale corresponsione non dà diritto alla proprietà neppure parziale dell’armadietto che, pertanto, rimarrà di proprietà della Cooperativa.
Art.3 – Ogni socio può prendere in concessione d’uso non più di n° 1 armadietto e per ogni nucleo familiare si può richiedere un armadietto nello spogliatoio maschile ed uno in quello femminile.
Art.4 – I soci possono richiedere la concessione dell’uso di n° 1 armadietto per il minorenne, di età superiore ai 12 anni, facente parte del medesimo nucleo familiare del richiedente. Al compimento della maggiore età da parte del minorenne, la concessione d’uso dell’armadietto cesserà
automaticamente, salvo che il minorenne, divenuto maggiorenne, presenti richiesta di diventare socio della Cooperativa (ai sensi dello Statuto sociale e del Regolamento sociale); in tale ultimo caso, e qualora la richiesta di ammissione venga accolta, la concessione d’uso verrà automaticamente riconosciuta al richiedente divenuto socio, senza necessità di un’ulteriore corresponsione del contributo.
Art.5 – Al cessare della qualifica di Socio, gli armadietti (del richiedente e degli eventuali minori) dovranno essere liberati e riconsegnati in buono stato, unitamente alla relativa chiave, senza alcun diritto al rimborso del contributo versato. In caso di mancata riconsegna della chiave la Cooperativa è autorizzata ad aprire comunque l’armadietto, addebitando il costo dell’operazione all’ex socio.
Art.6 – In caso di recesso il Socio può cedere gratuitamente la concessione d’uso dell’armadietto ad un altro socio componente (stesso sesso) del nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia), sempre che quest’ultimo non ne abbia già uso in concessione d’uso.
Art.7 – La piccola manutenzione dell’armadietto è a carico della Cooperativa; nel caso in cui si dovesse verificare una manutenzione di rilevante importanza questa è a totale carico del Socio. Nel caso un cui venga accertato un eventuale danno provocato da terzi la riparazione sarà a carico della Cooperativa.
Art.8 – In caso di smarrimento anche della chiave di scorta, la sostituzione della serratura è a carico del Socio, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Art.9 – È proibito lasciare negli armadietti oggetti maleodoranti o che possano causare inconvenienti igienici. In caso di necessità e di urgenza, o per motivi di sicurezza, la Cooperativa è autorizzata all’apertura dell’armadietto.
Art.10 – La Cooperativa declina ogni responsabilità per danni e furti degli oggetti custoditi negli armadietti.
I) CONCESSIONE D’USO DI LETTINI
Art.1 – Nei limiti della disponibilità ed a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, i lettini sono concessi in uso ai Soci che ne facciano richiesta, previa corresponsione di un contributo, assoggettato ad IVA, fissato dal Consiglio di Amministrazione.
Art.2 – Tale corresponsione non dà diritto alla proprietà neppure parziale del lettino che, pertanto, rimane di proprietà della Cooperativa.
Art.3 – Ogni socio può prendere in concessione d’uso non più di un lettino.
Art.4 – Il socio titolare del diritto d’uso di un lettino non potrà utilizzare altri lettini lasciati a disposizione dai soci non titolari di diritti d’uso.
Art.5 – I soci possono richiedere la concessione dell’uso di un lettino per ciascun minorenne, di età superiore ai 12 anni, facente parte del medesimo nucleo familiare del richiedente. Al compimento della maggiore età da parte del minorenne, la concessione d’uso del lettino cesserà automaticamente, salvo che il minorenne, divenuto maggiorenne, presenti richiesta di diventare socio della Cooperativa (ai sensi dello Statuto sociale e del Regolamento sociale); in tale ultimo caso, e qualora la richiesta di ammissione venga accolta, la concessione d’uso verrà automaticamente riconosciuta al richiedente divenuto socio, senza necessità di un’ulteriore corresponsione del contributo.
Art.6 – Al cessare della qualifica di Socio, i lettini (del richiedente e degli eventuali minori) dovranno essere riconsegnati in buono stato, unitamente al lucchetto ed alla relativa chiave, senza alcun diritto al rimborso del contributo versato.
Art.7 – In caso di recesso il Socio può cedere gratuitamente la concessione d’uso del lettino ad un altro socio componente del nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia), sempre che quest’ultimo non ne abbia già uno in concessione d’uso.
Art.8 – La piccola manutenzione del lettino è a carico della Cooperativa; nel caso in cui si dovesse verificare una manutenzione di rilevante importanza (es. telo stracciato) questa è a totale carico del Socio.
Art.9 – I lettini saranno posizionati in una rastrelliera (all’interno del Centro Sportivo) e saranno chiusi con lucchetto la cui copia della chiave sarà custodita in segreteria.
Art.10 – In caso di smarrimento anche della chiave di scorta, la sostituzione del lucchetto è a carico del Socio, nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Art.11 – Il lettino deve essere riposto, dopo ogni utilizzo giornaliero, nella propria rastrelliera assegnata, e chiuso con l’apposito lucchetto.
Art.12 – Il mancato posizionamento nella rastrelliera e/o la mancata attenzione e/o cura che determinasse l’impossibilità di esatta identificazione del lettino concesso in diritto d’uso al socio comporterà la perdita del diritto d’uso da parte del socio senza alcun diritto al rimborso del corrispettivo già versato.
Art.13 – La Cooperativa declina ogni responsabilità per danni e furti arrecati ai lettini a causa della negligenza da parte del socio che lo ha ottenuto in concessione d’uso.
Art.14 – Il lettino verrà periodicamente sottoposto a verifiche sullo stato della sicurezza da parte di un Consigliere designato a tale controllo. Qualora si accertasse che il lettino non presenta più stabilità e quindi sicurezza, verrà distrutto. Il socio fruitore del servizio, in tal caso, potrà richiedere un nuovo lettino in diritto d’uso con il pagamento di un nuovo contributo che il Consiglio deciderà in quel momento.
Art.15 – Potranno usufruire del servizio di concessione d’uso dei lettini per l’anno in corso i soci che ne avranno fatto richiesta entro il 28 febbraio. Dopo tale data sarà possibile presentare la richiesta ma con prelazione sulla stagione estiva successiva. Potranno comunque essere concessi in uso i lettini anche a coloro che ne avranno fatto richiesta successivamente a tale data, limitatamente al numero massimo di lettini messi a disposizione ogni anno dalla Società per tale servizio.
Art.16 – I lettini saranno disponibili dal 2 maggio di ogni anno.
L) ALTRE STRUTTURE
a) Saletta Polifunzionale
Art.1 I Soci possono richiedere alla direzione l’utilizzo della saletta per organizzare feste per i propri figli ed ospiti di età sino ai 18 anni compreso. L’utilizzo della saletta in particolare è consentito per l’organizzazione di feste di compleanno dai 13 ai 18 anni compresi solo il sabato sera dalle ore 20.00. Il Socio che chiede il permesso di utilizzo è responsabile del comportamento degli ospiti che fa accedere, risponde del loro operato, e dovrà premunirsi di invitare altre persone maggiorenni, anche non Socie, allo scopo di garantire adeguata sorveglianza ai bambini durante la loro presenza nel Centro Sportivo. – È facoltà del Consiglio d’Amministrazione concedere l’utilizzo della sala anche per altre attività.
b) Saune
Art.1 – Due sono i locali in cui è possibile sottoporsi ad una sauna: uno riservato ai Soci di sesso maschile, uno riservato ai soci di sesso femminile. È vietato l’utilizzo in maniera non conforme.
Art.2 – L’utilizzo della sauna è gratuito e consentito negli orari e nei giorni previsti dal Consiglio di Amministrazione
Art.3 – Possono usufruire del servizio sauna i soli Soci di età superiore agli anni 18. I minori compresi tra i 16 e i 18 ani possono usufruire del servizio solo se accompagnati dai genitori.
Art.4- Nei locali è fatto divieto, fatto salvo il momento d’ingresso e di uscita, di camminare con le scarpe ai piedi. Il cambio scarpe/ciabatte di gomma deve essere fatto evitando di sporcare il pavimento ed utilizzando l’apposito armadietto posto all’ingresso.
Art.5 – È fatto assoluto divieto, ad eccezione del momento dell’ingresso e dell’uscita, di aprire la porta al fine di evitare dispersioni di calore. Inoltre è obbligatorio, al momento dell’ingresso e dell’uscita, accertarsi della corretta chiusura della stessa.
Art.6 – È fatto obbligo all’interno della sauna di munirsi di un asciugamano grande al fine di evitare di bagnare con il sudore le panche di legno.
Art.7 – Nelle saune e nei locali adibiti è severamente vietato fumare.
Art.8 – Si raccomanda, per un uso corretto delle saune, di attenersi ai suggerimenti riportati negli appositi avvisi presenti nei locali.
Art.9 – Saranno effettuati, da parte del personale incaricato, controlli per il rispetto delle regole di comportamento.
Art.10 – Eventuali infrazioni faranno scattare, unitamente ad una ammenda stabilita dal Consiglio di Amministrazione, la sospensione dall’uso delle saune. La recidiva sarà punita con la sospensione dal Centro. È lasciata alla discrezionalità del Consiglio, a seconda della gravità dell’infrazione, stabilire il periodo di sospensione.
CAPITOLO 5°
PAGAMENTO SPESE ANNUALI DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO
Art.1 – I corrispettivi stabiliti per la copertura delle spese di gestione annuali e gli importi deliberati dall’Assemblea per la copertura di eventuali perdite d’esercizio da parte di Soci dovranno essere versati, di norma, entro le seguenti date:
• entro il 31 gennaio il 1° acconto per i Soci ordinari
• entro il 28 febbraio il 1° acconto per i Soci aggregati di 1° grado
• entro il 31 marzo il 1° acconto per i Soci aggregati di 2° grado
• entro il 30 aprile il 2° acconto per i Soci ordinari
• entro il 31 maggio il 2° acconto per i Soci aggregati di 1° grado
• entro il 30 giugno il 2° acconto per i Soci aggregati di 2° grado
• entro il 31 luglio corrispettivo utilizzo strutture minori figli di soci
• entro il 30 settembre il saldo per i Soci ordinari
• entro il 31 ottobre il saldo per i Soci aggregati di 1° grado
• entro il 30 novembre il saldo per i Soci aggregati di 2° grado.
Art.2 – Il Socio ordinario è tenuto al pagamento del corrispettivo stabilito per i propri figli minori di età compresa tra 12 e 18 anni a partire dall’anno solare in cui si verifica il compimento del 12° anno di età.
Art.3 – Il Socio può richiedere la riduzione ad 1/3 del corrispettivo annuale per spese di gestione, riconsegnando la tessera di accesso al Centro Sportivo per il trasferimento proprio nonché del nucleo familiare ad una distanza non inferiore a 100 Km per ragioni di lavoro.
Il Socio è comunque tenuto al pagamento integrale dell’importo stabilito dall’assemblea dei Soci per la copertura delle eventuali perdite d’esercizio e alla presentazione di idonea documentazione valida fino alla successiva variazione.
Art.4 – In caso di ritardo nel pagamento degli importi di cui ai precedenti articoli, il Socio è tenuto anche al pagamento dei seguenti importi:
a. interessi di mora in base al tasso d’interesse legale vigente tempo per tempo, maggiorato di tre punti, a partire dalla data di scadenza stabilita e fino alla data di effettivo pagamento;
b. sanzione di Euro 25 in caso di ritardo superiore a 5 giorni, elevata rispettivamente a Euro 45 e Euro 75 in caso di ritardo superiore a 60 o 120 giorni;
c. rimborso delle spese postali sostenute dalla Cooperativa.
Art.5 – Con decorrenza dall’anno 2018, nell’anno solare in cui si verifica il compimento di 80 anni il Socio usufruisce della riduzione del 50% sul corrispettivo annuale per spese di gestione. Il Socio è comunque tenuto al pagamento integrale dell’importo stabilito dall’assemblea dei Soci per la copertura delle eventuali perdite d’esercizio.
Art.6 – Il corrispettivo annuale per la copertura delle spese di gestione della Cooperativa dovuto da Soci Ordinari o Aggregati che si trovano in una situazione di grave disabilità permanente totale, certificata da un medico o da una struttura sanitaria, è stabilito in misura pari ad euro 50 (compresa IVA), oltre alla quota destinata alla eventuale copertura delle perdite d’esercizio nella misura stabilita dall’assemblea in proporzione al capitale sociale sottoscritto dai singoli soci.
CAPITOLO 6°
RECESSO DALLA SOCIETA’
Art.1 – In conformità a quanto previsto dall’articolo 2530, 6° comma, del Codice Civile il socio può recedere dalla Società dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dalla data di accoglimento della domanda di ammissione. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso, con allegato lo stato di famiglia, deve essere comunicata sull’apposito modulo predisposto dalla Cooperativa e che il socio deve presentare presso la Segreteria della Cooperativa o inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, novanta giorni dopo la data di ricevimento di tale comunicazione da parte della Società.
Art.2 – Il recesso, per quanto riguarda il rapporto mutualistico in atto tra il socio recedente e la Società, ha effetto con la chiusura dell’esercizio sociale in corso se la dichiarazione, adeguatamente motivata, è stata presentata entro il 30 settembre dello stesso esercizio. Se la dichiarazione risulta presentata dopo il 30 settembre, il recesso avrà effetto con la chiusura dell’esercizio successivo; in tal caso il socio che ha dichiarato di voler recedere avrà comunque la facoltà di accedere al Centro Sportivo ed utilizzare tutte le strutture sociali fino al 31 dicembre dell’anno successivo con l’obbligo di riconsegnare presso la segreteria della Società, entro la stessa data, sia la tessera magnetica di ingresso sia la chiave dell’eventuale armadietto e/o lettino e/o telecomando ricevuto in uso. Dovrà comunque essere pagato per intero l’importo deliberato dall’Assemblea di bilancio per la copertura delle ordinarie spese di gestione e della eventuale copertura della perdita d’esercizio.
Art.3 – In conformità a quanto previsto dall’articolo 13 dello Statuto Sociale, in caso di ricevimento della dichiarazione di recesso, il rimborso delle quote di capitale sociale versate dal recedente sarà effettuato, di norma, entro 180 giorni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale ha effetto il recesso, in misura pari al valore nominale delle suddette quote, oppure in misura pari al loro valore, se inferiore, determinato in base al patrimonio netto della società risultante dal bilancio dell’esercizio in cui ha avuto effetto il recesso.
Art.4. – In relazione ai tempi e alla modalità per l’effettuazione del rimborso spettante ai soci receduti la Cooperativa dovrà tuttavia tener conto che, ai fini del perseguimento delle finalità sociali, consistenti soprattutto nella realizzazione e nella gestione di attrezzature ed impianti per la pratica di attività sportive e ricreative da parte dei soci, il Consiglio di Amministrazione può attuare qualsiasi iniziativa tendente a facilitare il raggiungimento di tale risultato.
Fermo restando il diritto di recesso dalla Società, in conformità a quanto stabilito, oltre che dallo Statuto sociale, anche dagli articoli 1 e 2 di questo capitolo, il Consiglio di Amministrazione potrà quindi destinare prioritariamente le risorse disponibili per garantire, in ottemperanza alle finalità statutarie, la continuità dei servizi a favore dei soci interessati ad instaurare e a mantenere scambi mutualistici con la Cooperativa.
Pertanto, all’atto del ricevimento delle richieste scritte di pagamento del rimborso spettante agli ex-soci il cui diritto al rimborso acquisterà efficacia alla scadenza del termine di 180 giorni dalla data di approvazione del bilancio annuale da parte dell’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione chiamerà i suddetti ex soci per comunicare che il rimborso ad essi spettante sarà erogato, per le motivazioni già espresse nei primi due capoversi di questo articolo, in forma rateizzata, con rate mensili o trimestrali sulla base di accordi con i diretti interessati in cui si preveda il completamento del rimborso dell’intero importo spettante in un periodo massimo di 54 mesi con decorrenza dal 30 aprile (per le rate mensili) o dal 30 giugno (per le rate trimestrali) successivo a quello di maturazione del diritto al rimborso, ovvero se posteriore, dalla data di sottoscrizione dell’accordo.
Art.5 – All’atto del rimborso delle quote di capitale sociale, la Cooperativa effettuerà le trattenute relative ai seguenti importi:
a) sanzioni per infrazioni al Regolamento Sociale;
b) interessi di mora, sanzioni e rimborsi di spese postali per gli eventuali ritardi nei precedenti pagamenti dovuti alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
c) corrispettivo annuale per spese di gestione relative all’anno in corso all’atto dell’accoglimento della domanda unitamente all’eventuale importo dovuto a copertura delle perdite d’esercizio (qualora tali importi non risultino ancora versati).
d) debiti di qualsiasi natura verso la Cooperativa;
e) marche da bollo sulla quietanza relativa all’importo rimborsato;
f) spese di eventuale spedizione dell’assegno in caso di mancato ritiro dell’importo del rimborso entro il termine che sarà comunicato dalla Cooperativa, ovvero in caso di mancata comunicazione degli estremi bancari per consentire l’effettuazione del rimborso tramite bonifico bancario.
Art.6 – I soci che hanno presentato la dichiarazione di recesso hanno la facoltà, nei 5 anni successivi all’anno in cui ha avuto effetto tale dichiarazione, di presentare una nuova domanda di ammissione alla Cooperativa. In caso di accoglimento della suddetta domanda di ammissione il richiedente dovrà versare una tassa di ammissione in misura ridotta rispetto a quella deliberata dalla Assemblea per i nuovi soci, e precisamente pari ad euro 100 per i soci ordinari, euro 50 per i soci aggregati 1° grado ed euro 25 per i Soci Aggregati di 2° grado.”
CAPITOLO 7°
CASI PARTICOLARI RIGUARDANTI AMMISSIONI, RICHIESTE DI RECESSO
O DI SUBENTRO DA PARTE DI SOCI NONCHE’ L’EVENTUALE MODIFICA
DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA
Art.1 – I familiari del Socio che risultano compresi nel suo stato di famiglia in caso di richiesta di ammissione alla Società hanno la precedenza in un’eventuale lista di attesa.
Art.2 – Il minore facente parte del nucleo familiare di chi è già Socio, al compimento del 18° anno di età, può chiedere di diventare Socio aggregato con la sottoscrizione di un numero di quote di capitale sociale pari a quello previsto per le nuove iscrizioni entro l’anno di compimento del 18° anno di età al fine di non perdere il diritto di priorità rispetto ad altre nuove iscrizioni.
Nell’anno in cui si verifica il compimento del 18° anno di età, il minore è comunque tenuto a versare il corrispettivo previsto per l’utilizzo delle strutture del Centro per i minori.
In caso di mancata richiesta di ammissione alla Società in qualità di Socio, il minore diventato maggiorenne può frequentare il Centro soltanto fino alla fine dell’anno solare in cui si è verificato il compimento del 18° anno di età. Se il minore chiede l’iscrizione come socio entro un anno la tassa di ammissione è ridotta al 50%
Art.3 – In caso di confluenza di due Soci ordinari sul medesimo Stato di Famiglia ed a qualunque titolo quello dei due che ha confluito può chiedere il passaggio alla categoria di Socio aggregato ed il rimborso delle eventuali quote sociali eccedenti quello previsto per le nuove iscrizioni
Art.4 – In caso di confluenza di un non socio sullo Stato di Famiglia di un socio Ordinario, il non socio può chiedere, entro 12 mesi, indipendentemente dalla posizione occupata nell’eventuale lista d’attesa, di diventare Socio aggregato di 1° grado, con la sottoscrizione di quote pari a quelle previsto per le nuove iscrizioni.
Art.5 – In caso di confluenza sullo Stato di Famiglia di due Soci aggregati, uno dei due deve chiedere , entro 3 mesi, il passaggio alla categoria di Socio ordinario, con la sottoscrizione di altre quote sociali fino a raggiungere un numero complessivo di quote pari a quello previsto per le nuove iscrizioni; in tal caso, l’eventuale Socio aggregato di 2° grado deve chiedere, entro 3 mesi, il passaggio alla categoria di Socio di 1° grado, con la sottoscrizione di altre quote sociali fino a raggiungere un numero complessivo di quote pari a quello previsto per le nuove iscrizioni.
Art.6 – In caso di confluenza sullo Stato di Famiglia tra un Socio ordinario ed un Socio aggregato di 1° o 2° grado, quest’ultimo rimane socio aggregato di 1° o 2°grado; se era aggregato di 2° grado deve chiedere entro 3 mesi il passaggio alla categoria di Socio aggregato di 1° grado con la sottoscrizione di altre quote sociali fino a raggiungere un numero complessivo di quote pari a quello previsto per le nuove iscrizioni
Art.7 – Il convivente del Socio può chiedere di diventare Socio della Cooperativa secondo norme previste per i componenti del nucleo familiare presentando lo stato di famiglia comprovante la convivenza.
Art.8 – Se il Socio ordinario recede dalla Cooperativa e chiede la restituzione delle quote versate, l’eventuale Socio aggregato di 1° grado deve chiedere, entro 3 mesi, il passaggio alla categoria di Socio ordinario con la sottoscrizione di altre quote sociali fino a raggiungere un numero di quote pari a quello previsto per le nuove iscrizioni dei soci ordinari; può altresì chiedere che il versamento delle quote sottoscritte sia rinviato fino a quando la Cooperativa potrà provvedere al rimborso di quanto spettante al Socio recedente. Nello stesso termine di 3 mesi, l’eventuale Socio aggregato di 2° grado deve a sua volta diventare socio aggregato di 1° grado con la sottoscrizione di altre quote sociali fino a raggiungere un numero di quote pari a quello previsto per le nuove iscrizioni dei Soci aggregati di 1° grado.
Art.9 – Se il Socio aggregato di 1° grado recede dalla Cooperativa e chiede la restituzione delle quote sociali versate, l’eventuale Socio aggregato di 2° grado deve chiedere, entro 3 mesi, il passaggio alla categoria di Socio aggregato di 1° grado con la sottoscrizione di altre quote sociali fino a raggiungere un numero di quote pari a quello previsto per le nuove iscrizioni dei Soci aggregati di 1° grado; può altresì chiedere che il versamento delle nuove quote sottoscritte sia rinviato fino a quando la Cooperativa potrà provvedere al rimborso di quanto spettante al Socio recedente.
Art.10 – Se per qualsiasi motivo il Socio ordinario, pur rimanendo socio, esce dal nucleo famigliare originario, gli eventuali Soci aggregati di 1° e 2° grado facenti parte del nucleo familiare devono chiedere, entro 3 mesi, di diventare, rispettivamente, socio ordinario e socio aggregato di 1° grado, con la sottoscrizione di altre quote sociali fino a raggiungere un numero complessivo di quote pari a quello previsto per le nuove iscrizioni.
Art.11 – Se il Socio aggregato di 1° grado esce dal nucleo familiare originario deve chiedere entro 3 mesi, di diventare, rispettivamente, Socio ordinario e Socio aggregato di 1° grado, con la sottoscrizione di altre quote sociali fino a raggiungere un numero complessivo di quote pari a quello previsto per le nuove iscrizioni.
In tale caso l’eventuale Socio aggregato di 2° grado nello stesso termine di 3 mesi deve chiedere di diventare Socio aggregato di 1° grado con la sottoscrizione di altre quote sociali fino a raggiungere un numero complessivo di quote apri a quello previsto per le nuove iscrizioni.
Art.12 – Se il Socio aggregato di 2° grado esce dal nucleo familiare originario deve chiedere, entro 3 mesi, il passaggio alla categoria di Socio ordinario con la sottoscrizione di altre quote sociali fino a raggiungere un numero complessivo di quote pari a quello previsto per le nuove iscrizioni.
Art.13 – In caso di morte di un Socio ordinario, il Socio aggregato di 1° grado (o uno degli eventuali Soci aggregati di 2° grado), in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 dello Statuto, deve chiedere, entro 3 mesi, di subentrare al Socio ordinario deceduto e di ottenere quindi la restituzione delle quote versate in qualità di Socio aggregato, senza integrare l’eventuale differenza del numero di quote sottoscritte rispetto a quello previsto per le nuove iscrizioni. Se non esistono soci aggregati nel nucleo familiare del Socio deceduto, può chiedere di subentrare e quindi di diventare Socio ordinario, uno degli eredi, senza integrare l’eventuale differenza del numero di quote sottoscritte rispetto a quello previsto per le nuove iscrizioni.
Art.14 – In caso di morte di un Socio aggregato di 1° grado, l’eventuale socio aggregato di 2° grado, in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 dello Statuto, deve chiedere, entro 3 mesi, di subentrare al Socio aggregato deceduto e di ottenere quindi la restituzione delle quote versate in qualità di Socio aggregato di 2° grado, senza integrare l’eventuale differenza del numero di quote sottoscritte rispetto a quello previsto per le nuove iscrizioni. Se non esistono altri soci aggregati nel nucleo familiare del Socio deceduto, può chiedere di subentrare e quindi di diventare Socio aggregato di 1° grado uno degli eredi, senza integrare l’eventuale differenza di quote sottoscritte rispetto a quello previsto per le nuove iscrizioni.
Art.15 – In caso di mancata richiesta del passaggio di categoria di cui agli art. 5-6-7-8-9-10-11-12 entro il termine di 3 mesi, il Socio è tenuto a pagare una sanzione di importo pari al 10% del valore delle quote sociali che, in relazione al passaggio di categoria, devono comunque essere sottoscritte e versate.
Se la richiesta di passaggio è presentata oltre 12 mesi dal termine previsto sarà applicata la sanzione in misura pari al 10% per ogni anno o frazione di anno.
CAPITOLO 8°
COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art.1 – Al Consiglio spettano tutte le decisioni in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti la gestione della Società e del Centro Sportivo, cioè la gestione delle attività sportive e ricreative e la gestione (cioè le modalità di utilizzo) di tutte le strutture e degli impianti
sportivi, nonché l’eventuale realizzazione di nuove strutture, fermo restando quanto stabilito dai successivi articoli 5 – 6 – 7 per quanto riguarda l’eventuale necessità di preventivo parere favorevole da parte dell’assemblea ordinaria dei soci.
Art.2 – Il Consiglio decide collegialmente, salvo eventuali deleghe specifiche conferite dal Consiglio a singoli amministratori, che, in tal caso, avranno l’obbligo di riferire nel più breve tempo possibile agli altri componenti del Consiglio o almeno al Presidente.
Art.3 – Lo Statuto attribuisce al Presidente unicamente il ruolo della legale rappresentanza della Società, fatta salva l’ipotesi di eventuali deleghe specifiche a lui conferite dal Consiglio. Al Vice Presidente è attribuito il ruolo di sostituire il Presidente unicamente in caso di assenza od impedimento del Presidente.
Art.4 – Per quanto riguarda gli specifici compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione si fa riferimento al contenuto dell’articolo 18 dello Statuto sociale che qui si intende integralmente riportato.
Art.5 – In conformità a quanto previsto dall’articolo 18 dello Statuto sociale il Consiglio di Amministrazione, in occasione della presentazione del bilancio consuntivo annuale, sottopone all’approvazione dell’Assemblea anche il preventivo economico di gestione per l’anno in corso e l’eventuale preventivo annuale o pluriennale degli investimenti necessari per la realizzazione di nuove strutture o per la riqualificazione o ammodernamento delle strutture esistenti. Il preventivo relativo a tali investimenti dovrà indicare anche le relative ipotesi di copertura finanziaria.
Art.6 – Le decisioni relative alla realizzazione di eventuali investimenti non previsti nel preventivo annuale approvato dall’Assemblea dovranno comunque essere sottoposte, unitamente alle relative ipotesi di copertura finanziaria, alla preventiva approvazione dell’Assemblea qualora comportino un impegno di spesa superiore ad euro 100.000, al netto dell’IVA.
Art.7 – Le decisioni relative alla realizzazione di eventuali urgenti e non prorogabili interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture esistenti, non previsti nel preventivo annuale approvato dall’Assemblea, potranno essere assunte col parere favorevole del Collegio Sindacale, se corredate dalle relative ipotesi di copertura finanziaria, anche senza la preventiva approvazione da parte dell’Assemblea. Il Consiglio ha tuttavia l’obbligo di relazionare, alla prima riunione utile dell’Assemblea, sulle motivazioni di urgenza che potrebbero aver reso necessaria l’attuazione dei suddetti eventuali interventi di manutenzione straordinaria degli impianti e delle strutture esistenti qualora per tali interventi fosse previsto un impegno complessivo di spesa superiore ad euro 50.000, al netto dell’IVA.
Art.8 – Il Consiglio di Amministrazione della Società “CENTRO SPORTIVO STRADIVARI Società Cooperativa” si è dotato di un Codice di autodisciplina che rappresenta un sistema di regole da osservare da parte di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, al fine di definire i principi ai quali gli stessi componenti si debbono ispirare nello svolgimento del proprio ruolo istituzionale, sia con riferimento ai rapporti con gli organi interni alla Società, sia con riferimento ai rapporti con soggetti esterni.
Art.9 – L’accettazione della carica da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione e lo svolgimento delle attività derivanti dall’assunzione dell’incarico comportano l’automatica applicazione delle norme oggetto del suddetto Codice in capo ai medesimi componenti. Il Codice viene consegnato ai componenti del Consiglio al momento del loro insediamento che dovranno sottoscriverne una copia per accettazione; in caso di approvazione di eventuali modifiche da parte del Consiglio di Amministrazione il Codice dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli amministratori in carica entro 8 giorni dalla data di approvazione del Codice stesso o delle eventuali modifiche.
Art.10 – Le disposizioni del Codice di autodisciplina integrano quelle dello Statuto sociale e le disposizioni normative, soprattutto quelle riguardanti le Società Cooperative, contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi speciali. In caso di eventuale contrasto tra le clausole contenute nel Codice di autodisciplina e le predette disposizioni statutarie e/o normative attualmente vigenti o quelle che verranno emanate in futuro, verrà determinata la prevalenza in ragione della gerarchia delle fonti.”
CAPITOLO 9°
VARIE
Ogni situazione non contemplata nel Regolamento Sociale sarà presa in considerazione e decisa dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme statutarie.